Bodyguard

Specifiche:

SAFE PARTNER, agenzia di sicurezza ed investigazioni, è specializzata in servizi di

bodyguards

close protection

ed accompagnamenti.

 

L’elevata professionalità ed esperienza del ns. personale, unite alla ns. passione per questa attività specifica, ci permettono di assecondare anche le richieste più complesse e delicate, così da rendere sicuro e piacevole l’impegno programmato.

In merito, disponiamo di un adeguato parco auto per ogni eventuale spostamento, anche dell’ultimo minuto: nel caso, possiamo programmare un servizio di elitaxi (con regolare licenza ENAC).

VIP, dirigenti, industriali, italiani e stranieri, si rivolgono a noi per avere la garanzia di poter trascorre, in totale serenità e sicurezza, la propria quotidianità: ogni anno arrivano e ci richiamano… e questi sono i migliori attestati di stima!

Il ns. impegno, la ns. preparazione specifica e la ns. immagine sono qualità che ogni cliente apprezza e sottolinea al temine di ogni servizio… così sappiamo che, la prossima volta, tornerà da noi!

SAFE PARTNER, inoltre, è titolare di licenza inv. ex art. 134 T.U.L.P.S., aggiornata in base al D.M. 269/2010, necessaria per l’espletamento dei:

 

Servizi di Controllo della Attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (D.M. 06/10/2009) meglio conosciuti come Ex – Buttafuori (o A.S.C.).

 

La normativa vigente prevede che l’operatore, impiegato per l’espletamento di detti servizi, sia iscritto all’albo prefettizio di competenza.

 

Questi i requisiti necessari per l’iscrizione:

  1. a) età non inferiore a 18 anni;
  2. b) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’attività di controllo di cui all’art. 5, assenza di uso di alcol e stupefacenti, accertate con visita medica preassuntiva dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della A.S.L.;
  3. c) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
  4. d) non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all’ 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 ;
  5. e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 , convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 ;
  6. f) diploma di scuola media inferiore;
  7. g) superamento del corso di formazione di cui all’ 3 del D.M. 06/10/2009.

L’art. 3 comma 13 della L. 94/2009 prevede una sanzione amministrativa da 1.500 a 5.000 euro per chi svolge tali compiti in maniera difforme da quanto stabilito dalla legge e dal decreto attuativo, per chi impiega soggetti diversi da quelli iscritti nell’elenco oppure omette di dare al Prefetto la comunicazione di avvalersi del personale iscritto.

 

Il Vs. vantaggio?

Sempre un referente dedicato col quale potrete interfacciarVi per tutte le Vs. esigenze!

La ns. società opera su tutto il territorio nazionale tramite il proprio network di aziende dedicate e specializzate nel settore di competenza.

Per qualsiasi informazione non esitare a contattarci.